Lo Statuto di Valtellina Arcobaleno APS
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “VALTELLINA ARCOBALENO APS”
Art. 1 - Denominazione e sede
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in
materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico
È costituita l’associazione denominata: “VALTELLINA ARCOBALENO APS” di seguito, in breve,
“associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e
agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti
e delle pari opportunità di tuttз lз associatз, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a
condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
Ai fini del presente Statuto con il termine Sociә si intende ogni persona, indipendentemente dal
sesso, dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale. Si sceglie di adottare nella stesura dello
statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l’utilizzo del simbolo schwa (ә) e del
corrispondente simbolo al plurale (з).
L’associazione ha sede legale nel Comune di MORBEGNO e la sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria
e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 2 - Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare intende:
promuovere la cultura dell’inclusione e dell’accoglienza, il diritto all’autodeterminazione e il
principio di uguaglianza fra le persone. L’associazione si professa non-violenta, apartitica, laica,
transfemminista, libertaria, aconfessionale, democratica, antifascista, antirazzista e antitotalitaria.
Promuove il libero pensiero e lo sviluppo della conoscenza, ed è parte del movimento LGBTQIA+,
con la possibilità di aderire ad altre associazioni e reti associative che condividono gli stessi scopi.
Opera sul territorio della provincia di Sondrio nel pieno rispetto della libertà e dignità dellз
associatз e vuole essere un luogo d'incontro e riflessione su temi legati al mondo LGBTQIA+.
Esclude finalità partitiche, sindacali, professionali o di categoria e non prevede limitazioni
economiche o discriminazioni nell'ammissione dellз associatз. Rifiuta ogni forma di
discriminazione, proponendo come modello la solidarietà, il dialogo e il sostegno reciproco,
impegnandosi a combattere ogni forma di discriminazione verso ogni persona Lesbica, Gay, nello
spettro Bi+, Trans*, Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico, Plus (ad indicare
l’apertura in divenire della comunità ad altre identità o orientamenti) e loro familiari.
Art. 3 - Attività di interesse generale
L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le
seguenti attività di interesse generale:
d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n.
53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.
i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE
DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE
DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto
della povertà educativa.
w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ
DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E
DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI (articolo 27,
legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE.
In particolare l’associazione si propone di:
realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della
vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte allз volontariз, allз
operatorз e allз dirigenti associativз, così come allз cittadinз, italianз e stranierз. Sono
comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento
professionale rivolte al mondo della scuola, allз docenti e allз studentз di ogni ordine e
grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le
istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il
Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al
pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la
diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che forniscano servizi di
supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, produzione e
programmazione culturale;
promuovere la socializzazione delle persone LGBTQIA+ attraverso attività aggregative
e ricreative;
promuovere una cultura del rispetto in ogni momento associativo attraverso la
creazione di spazi sicuri anche mediante l’uso di un linguaggio idoneo e inclusivo;
contrastare ogni forma di lesbofobia, omofobia, bifobia, transfobia, queerfobia,
intersexfobia, afobia, polifobia e ogni altra forma di violenza fisica e verbale;
promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento
del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite
l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di
informazione;
lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa
all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno
riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle persone e delle famiglie
LGBTQIA+;
lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa al fine di rendere i
percorsi di transizione più accessibili, rapidi e personalizzati, e di garantire
l’autodeterminazione e il riconoscimento dei corpi e delle identità delle persone
transessuali e intersessuali tutelandole dalla medicalizzazione forzata;
lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e
all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in
sede civile, penale ed amministrativa;
essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in
atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle
persone LGBTQIA+;
costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze
sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e
contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tuttз;
sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone dello spettro bi+, trans*,
intersessuali, dello spettro asessuale e aromantico, queer e plus;
sostenere le azioni e le rivendicazioni dei movimenti femministi, transfemministi,
antirazzisti e antifascisti con un’ottica intersezionale;
combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e
favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione;
partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e
civili con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTQIA+ ivi inclusa la
cooperazione allo sviluppo;
promuovere una sessualità libera, consenziente, consapevole e informata, promuovere
la salute sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza
scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
organizzare e promuovere attività sportive per le persone LGBTQIA+ creando eventi
inclusivi come tornei e allenamenti di gruppo aperti a tuttз. Promuovere collaborazioni
con associazioni sportive locali per garantire che esistano ambienti accoglienti e
rispettosi di ogni differenza , partecipando a manifestazioni che promuovono la
diversità. Attraverso lo sport, vogliamo costruire legami sociali e sensibilizzare la
comunità su temi legati all'inclusione e alla lotta contro la discriminazione;
promuovere forme di linguaggio non stigmatizzanti e rappresentative delle differenze di
genere, corpi, identità;
promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, anche attraverso
la conservazione e divulgazione di materiale archivistico in qualsiasi forma costituito,
operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le
persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di tutela e ricerca
scientifica, secondo il principio dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza degli
orientamenti sessuali e delle identità di genere;
collaborare con chi opera nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio
sanitaria perché siano garantiti servizi rivolti al benessere delle persone LGBTQIA+,
stimolando chi opera sul territorio , ASL e soggetti privati, perché nelle loro prestazioni
siano garantiti spazi sicuri e accoglienti;
favorire e promuovere le carriere alias ad ogni livello sociale;
favorire una cultura di accoglienza verso ogni persona migrante ed operare all’interno
della nostra comunità per l’accoglienza ed il supporto.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dellз propriз associatз, delle loro
famiglie o di terzз, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dellз propriз
associatз o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione può assumere lavoratorз dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dellз propriз associatз, che non svolgono attività di
volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai
commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero
dellз lavoratorз impiegatз nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del
numero dellз volontariз o al cinque per cento del numero delllз associatз.
Art. 4 – Attività diverse
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate
nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto
stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 5 – Raccolta fondi
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e
continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con lз sostenitorз e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche, indipendentemente da qualsiasi
genere e orientamento, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne
condividono lo spirito e gli ideali.
L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo
settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta
per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
Il numero dellз associatз è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Lз sociз sono suddivisз in fondatorз, ordinariз e onorariз.
4.1 Lз sociз fondatorз sono tuttз coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto
costitutivo e del presente statuto.
4.2 Lз sociз ordinariз sono tuttз coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a
rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessз a farne
parte dal consiglio direttivo.
4.3 Lз sociз onorariз sono tuttз coloro allз quali il consiglio direttivo riconosce tale qualifica in
considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e
annotata nel libro dellз associatз. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta
giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessatә.
L’interessatә, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si
pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Ciascunә associatә ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di sociә. Sono
escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Art. 7 - Diritti e doveri dellз sociз
Lз sociз sono chiamatз a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale
ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non
hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associatә e deve essere versata entro il
termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
consuntivo.
L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascunә sociә escludendo ogni forma di
discriminazione.
Ciascunә associatә ha diritto:
○ di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o
per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
○ di essere informatә sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
○ di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
○ di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
○ di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre lз associatз hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal
regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
Ciascunә associatә ha il dovere di:
○ rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato
dagli organi sociali;
○ attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività
gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
○ versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal consiglio direttivo o
dall’Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di sociә
La qualità di sociә si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
L’associatә può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone
comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota
associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano
effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono
in capo all’associatә le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
L’associatә che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli
organi sociali, può essere esclusә dall’associazione stessa.
La perdita di qualifica di associatә è deliberata dal consiglio direttivo.
La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associatә deve essere
comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può
ricorrere all’Assemblea dellз associatз mediante raccomandata inviata allә Presidente
dell’Associazione.
L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti
portati a sua difesa dall’interessatә .
Art. 9 - Attività di volontariato
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di
lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dallз volontariз sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite
neppure dallз beneficiariз. Allз volontariз possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni
definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
Le attività dellз volontariз sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art. 10 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
○ l’Assemblea dellз sociз;
○ il consiglio direttivo;
○ lә presidente;
○ l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
Gli organi sociali, l’organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e lз loro componenti
possono essere riconfermatз.
Fatta eccezione per l’organo di controllo, lз componenti degli organi sociali non percepiscono
alcun compenso. A essз possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il
pluralismo e l’uguaglianza dellз sociз.
L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tuttз lз associatз. Essa è il
luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.
Ogni sociә ha diritto ad esprimere un voto.
Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di
cinque, in proporzione al numero dellз loro associatз. La determinazione del numero dei voti agli
Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
L’Assemblea è presieduta dallә presidente dell’associazione o, in sua assenza, dallә
vicepresidente.
Lз sociз possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altrз sociз, conferendo loro delega
scritta. Ciascunә associatә può rappresentare fino ad un massimo di unә associatә.
Non può essere conferita la delega a unә componente del consiglio direttivo o di altro organo
sociale.
Sono ammessз al voto lз associatз che hanno acquisito tale qualifica dal momento
dell'approvazione del consiglio direttivo.
Art. 12 - Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
o eleggere e revocare lз componenti del consiglio direttivo scegliendolз tra lз propriз
associatз;
o eleggere e revocare lә Presidente scegliendolә tra lз componenti elettз del consiglio
direttivo;
o eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, lз componenti dell’organo di controllo
e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
o approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
o approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
o deliberare in merito alla responsabilità dellз componenti del consiglio direttivo ed a
conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque
tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
o deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della
domanda di adesione all'associazione, garantendo ad essa la più ampia garanzia di
contraddittorio;
o ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo
per motivi di urgenza;
o approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
o fissare l’ammontare del contributo associativo;
o deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
o deliberare sulle modificazioni dello statuto;
o deliberare
lo
scioglimento,
scissione dell’associazione.
Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea
la
trasformazione, la
fusione o
la
L’Assemblea è convocata dallә Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta
all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione dellә presidente o su richiesta motivata e
firmata da almeno un decimo (1/10) dellз associatз, oppure da almeno un terzo (1/3) dellз
componenti del consiglio direttivo.
L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo
anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dellз destinatariз, e
mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di
convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della
data dell’adunanza.
Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della
metà più uno dellз associatз presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dellз associatз presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dellз
associatз presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o
allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la
presenza della maggioranza assoluta dellз sociз iscrittз nell’apposito libro dellз sociз e il voto
favorevole dei tre quarti (3/4) dellз presenti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre
quarti (3/4) dellз sociз iscritti nell’apposito libro dellз sociз.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge unә segretariә lә quale redige il verbale e lo
sottoscrive unitamente allә Presidente.
Lз componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in
quelle che riguardano la loro responsabilità.
Lз associatз che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione devono
astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa
decisione a maggioranza dellз presenti, a votazione segreta.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dallә Presidente e
dallә Segretariә, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tuttз lз
sociз e trascritto nel libro delle Assemblee dellз sociз. Le decisioni dell’Assemblea sono
impegnative per tuttз lз sociз.
Art. 15 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di
rappresentanza attribuito allз amministratorз è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili allз terzз se non sono iscritti nel Registro unico nazionale
del Terzo Settore.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, elettз
dall’Assemblea tra lз associatз. Il consiglio direttivo elegge tra lз suз componenti lә
vicepresidente.
Non può essere nominatә consiglierә, e se nominatә decade dal suo ufficio, l'interdettә,
l'inabilitatә, lә fallitә, o chi è statә condannatә ad una pena che comporta l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Lз componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in
carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rielettз.
Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:
○ compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli
che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
○ deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dellз consiglierз;
○ amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse
economiche;
○ predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle
attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
○ predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il
programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro
quattro/sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
○ proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota
sociale annuale;
○ gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di
missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività
deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
○ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività
e autorizzando la spesa;
○ accogliere o respingere le domande dellз aspiranti sociз;
○ deliberare in merito all’esclusione di sociз;
○ proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dellз sociз;
○ eleggere lә Vice Presidente o più Vice Presidenti;
○ nominare lә Segretariә e lә Tesorierә o lә Segretariә/Tesorierә che può essere sceltә
anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra lз non
sociз;
○ ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dallә Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
○ assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non
assicurata dallз sociз e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal
bilancio;
○ istituire gruppi a sezioni di lavoro lз cui coordinatorз possono essere invitatз a
partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
○ delegare compiti e funzioni ad unә o più componenti del Consiglio stesso;
○ assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria
al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla
legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dellз
componenti. Essз possono essere dichiaratз decadutз, con apposita delibera assunta a
maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resз assenti ingiustificatз alle riunioni del
consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato
dall’Assemblea con delibera motivata assunta a maggioranza.
Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi
la ricezione della comunicazione da parte dellз destinatariз. In caso di urgenza la
convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni
prima della data prevista per la riunione.
Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione dellә Presidente, almeno quattro volte l’anno o
quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dellз componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitatз a partecipare espertз esternз e rappresentanti di eventuali
sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dellз suз
componenti elettз.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dellз presenti. In caso di parità prevale il voto
dellә presidente.
Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dallә
Presidente e dallә segretariә all’uopo nominatә, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio
direttivo.
Art. 18 – Lә presidente
Lә presidente è elettә dall’assemblea fra i membri del direttivo, dura in carica 3 esercizi e può
essere rielettә.
Lә presidente:
○ ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzз e in
giudizio;
○ dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
○ può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzatә a eseguire incassi
e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
○ ha la facoltà di nominare avvocatз e procuratorз nelle liti attive e passive riguardanti
l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
○ convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
○ sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
○ in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio
direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolti dallә Vice
Presidente.
Di fronte allз sociз, allз terzз e a tutti i pubblici uffici, la firma dellә Vice Presidente fa piena
prova dell’assenza per impedimento dellә Presidente.
Art. 19 – Lә segretariә
Lә segretariә verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce
la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associatә che lo richieda.
Art. 20 - Organo di controllo
L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
Lз componenti dell’Organo di controllo, alle quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono
essere sceltз tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di
organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno unә dellз componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dallз sindacз. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente
costituite quando è presente la maggioranza dellз suз componenti e le deliberazioni vengono
prese a maggioranza dellз presenti.
Lз componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere allз
amministratorз notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei
conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisorә legale
iscrittә nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di unә Revisorә
legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Art. 21 - Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro dellз associatз;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri
organi sociali (se istituiti);
e) il libro dellз volontariз associatз contenente i nominativi dellз associatз che svolgono
attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla
lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la
descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali
votazioni.
Ogni verbale deve essere firmato dallә presidente e dallә segretariә.
Art. 22 - Risorse economiche
Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
○ quote sociali
○ contributi pubblici;
○ contributi privati;
○ donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
○ rendite patrimoniali;
○ rimborsi derivanti da convenzioni;
○ fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore e di servizi;
○ entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità
previste dall’art. 79, comma 2;
○ corrispettivi da sociз e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
○ entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte
senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul
mercato;
○ altre entrate espressamente previste dalla legge;
○ eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai
regolamenti.
Art. 23 - Scritture contabili
Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto
prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 24 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e
devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile/giugno.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art.
13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e
gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve
documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14
del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del
consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto
secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art.
13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato
per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività
dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le
finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio
direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di
ogni anno.
Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.
8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale
tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 26 - Assicurazione dellз volontariз
Tuttз lз associatз che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicuratз per
malattia, infortunio e responsabilità civile.
L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da
propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs.
117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del
Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina lә liquidatorә, aventi analoga natura
giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio
residuo, lә liquidatorә provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art.
9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 - Disposizioni finali